Sesta edizione. — Editore Jovene Napoli, 1982. — 723 p. Questo sommario di Storia del diritto romano sintetizza alcuni 'corsi ' di lezioni, solo in parte pubblicati, che ho tenuto presso l 'Università di Catania. Esso si dirige esclusivamente agli studen ti, seb bene non manchi in me la speranza di poterlo, in una eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli...
Firenze: Fratelli Cammelli. 1900. — 549 p. Ho inteso designare le linee fondamentali dei signoli istituti romani tanto nel loro spirito genuino, quanto nel tipo giustinianeo e postgiustinianeo, secondo i resultati della piu recente revisione storica e critica delle fonti. Per la ricerca genetica e il giudizio sociologico di ciascuno mia costante mira, come a suo luogo manifesto.
Bologna: Luigi Bertrami.Anno di pubblicazione non specificato. — 454 p. Non mi propongo, ne parmi necessaria, una vera bibliografia; ne pei trattati e lavori d assunto o valore generali; ne pel trattato speciale delle Fonti, dal quale comincia questo mio lavoro. Per fino a tutto il 1877 posso invero rimettermene alle indicazioni porte in nota al capitolo I della magistrale...
Siena: Tip. dei Sordo-Muti. 1859. — 690 p. Fra i diritti patrimoniali, oltre i reali, vengono quelli emergenti da un rapporto obligatorio, diritti che i Romani chiamano obligationes, ed i moderni, diritti di obbligazione. Questi diritti non hanno per obietto, come i diritti patrimoniali reali, una cosa corporale: il loro obietto e un fatto, un servigio utile e riducibile a...
Bologna: Ditta Nicola Zanichelli. 1901. — 246 p. Recentemente il Losana, l ultimo degli scrittori che in ordin di tempo ha trattato dell istituto del commodum separationis nel diritto civile italiano, scrisse nella prefazione della sua monografia che esso si presentadi torbidi nuvoli involuto.
Bologna: Tipografia Fava e Garagnani. 1894. — 41 p. Sommario: Religione domestica. Testimonianza di Plutarco. Testimonianza di Dionigi. Scioglimento dei matrimoni cum manu. Sguardo retrospettivo. Conclusione.
Roma: Fratelli Bocca. 1887. — 426 p. A fondamento delle nostre Istituzioni sta in concetto, che la migliore intoduzione agli studi giuridici sia la conoscenza elementare del Diritto Privato Romano, e che il piu sicuro modo di conseguire tale conoscenza sia l esposizione del complesso sistematico di tal diritto. Di tal maniera il Diritto Privato e il primo oggetto che si...
Roma: L. Pasqualucci, Editore. 1889. — 136 p. Ci proponiamo di studiare, nel diritto privato romano, la dichiarazione di volonta colla quale si approva un atto giuridico precedente. Dobbiamo esaminare quali effetti essa produca nei vari atti cui si riferisce e quali requisiti debba avere la dichiarazione di approvazione perche valga giuridicamente, quali sieno cioe e requisiti...
Firenze: Successori le Monnier. 1866. — 708 p. Fra i diritti patrimoniali, oltre i reali, vengono quelli emergenti da un rapporto obligatorio, diritti che i Romani chiamano obligationes, ed i moderni, diritti di obbligazione. Questi diritti non hanno per obietto, come i diritti patrimoniali reali, una cosa corporale: il loro obietto e un fatto, un servigio utile e riducibile a...
Roma: Fratelli Bocca. 1885. — 162 p. Sarebbe bello e anche utile ricercare quanta potenza hanno avuto in tutti i tempi alcune parole sul pensiero degli uomini; quante teorie, quanti libri, quanti discorsi furon fatti per cucinare in mille modi certe frasi e certi concetti generali, che erano di moda.
Roma: Tipografia dell unione cooperativa editrice. 1891. — 61 p. Dopo aver mostrato come nessuna delle opinioni note sia su questo punto soddisfacente, egli viene a proporre una ragione piu profonda che spieghi la regola. "I Romani non considerarono mai l eredita come successione meramente patrimoniale nei signoli beni..."
Firenze: G. Barbera. 1906. — 362 p. Ius publicum, in contrapposto a ius privatum, significa il diritto, come soggettivo o come oggettivo, attinente lo status civitatis, il corpus reipublicae, la societas civilis, la societa politica, o anche solo l amministrativa entro la stessa politica, la colletivita organizzata a Stato, o abusive i minori membri dello Stato, e i signoli...
Roma: Tipografia Poliglotta. 1899. — 73 p. La separatio bomorum e il portato di una lunga evoluzione nel concetto fondamentale che informava il diritto eriditario e delle obligazioni romano, e solo in rapporto con esso e col sistema della procedura esecutiva puo intendersene l intima natura e la sua funzione.
Torino: Tipografia Pietro Gerbone. 1908. 739 - 1177 p. - 438 p. Definizione e terminologia. La societa e quel contratto consensuale per cui due o piu persone, che vengono dette soci, si obbligano reciprocamente a mettere insieme beni, capitali, oppure lavoro, attivita personale, oppure ancora l una e l altra cosa ciascuno o chi l una chi l altra cosa, per poter conseguire uno...
Cassino: Universita degli Studi di Cassino, 2011. — 101 p. Verso la fine del 530 d. C. Triboniano, quaestor sacri palatii, esortò Giustiniano, imperatore d’oriente (527-565), a riprendere l’idea di Teodosio II di codificare i testi della giurisprudenza classica. Dopo qualche esitazione l’imperatore, mediante la costituzione Deo auctore emanata il 15 dicembre 530, gli conferì...
Milana: Societa Editrice Libraria, 1908. — 1000 p. Ho molto volentieri assunto l'incarico, offertomi, di curare una nova ristampa del Manuale di Pandette del compianto Contardo Ferrini. L'opera mia si e soltanto limitata a controllare tutte le citazioni delle fonti e buona parte delle indicazione bibliograUche per ciò che si riferisce al volume e alle pagine delle opere citate,...
Bologna: Typografia Fava e Caragnani, 1887. — 70 p. Il primo che fece cenno delle Istituzione greche, il nostro Angelo Poliziano, non ne designa ne l autore, ne la data. Si limita ad annunciare che iustitutiones hae, quae uocantur in iuri civili, Iustiniani principis nomine editae, sed a Triboniano tamen doctisque aliis uiris compositae, etiam graece scriptae sub eodem prorsus...
Milano: Ulrico Hoepli, 1930. — 538 p. Primum est inquirendum ubinam Graeci vetustiores iuris criminalis fontem posuerint , unde scilicet legum earumque sanctionis repeterent auctoritatem. Procul dubio est hanc illos non aliunde duxisse quam ex Numine divino , quod iustitiae universae Pons est et norma suprema. Homerica aetate non scriptis utebantur legibus, sed more...
Milano: Ulrico Hoepli, 1930. — 494 p. Nemo est sane qui nesciat quanta fuerit apud Romanos erga defunctorum manes reverencia. Nec mirum id prorsus videtur : putabant enim ipsos manes inquietos tristesque pererrare donec corpora ipsorum terra operirentur, vel saltero eorum cineres in monumento reponerentur ( 1 ). Illud potius est mirandum maximam fuisse hac de re Graecorum ac...
Milano: Ulrico Hoepli, 1929. — 504 p. Questa solennità accademica, che apre il corso degli studi, ha sempre per me singolari attrattive. Il ritorno alla societa ambita di colleghi onorandi, l' incontro di nuove schiere di giovani, che vengono ad apprendere da noi la scienza, cui abbiamo consacrato la nostra vita, e che ricompensano coll'alacre amore del vero le nostre fatiche,...
Milano: Ulrico Hoepli, 1929. — 540 p. Questa solennità accademica, che apre il corso degli studi, ha sempre per me singolari attrattive. Il ritorno alla societa ambita di colleghi onorandi, l' incontro di nuove schiere di giovani, che vengono ad apprendere da noi la scienza, cui abbiamo consacrato la nostra vita, e che ricompensano coll'alacre amore del vero le nostre fatiche,...
Milano: Ulrico Hoepli, 1929. — 506 p. Le pazienti e dotte ricerche di Mylius , di Reitz e di Degen hanno posto fuori di ogni dubbio che 1' autore della Parafrasi greca delle Istituzioni è 1' Antecessore costantinopolitano coevo di Giustiniano e collaboratore della prima edizione del Codice, dei Digesti e delle Istituzioni. Non possiamo dunque cercare interprete più autorevole...